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16 Gennaio 2023

VENDERE E COMPRARE CASA, LA PRIMA COSA DA FARE

Elencheremo di seguito i documenti che è preferibile poter visionare prima di prendere un accordo di compravendita immobiliare; non pensate che siano una perdita di tempo od una inutile applicazione della burocrazia; parlare prima di alcuni argomenti vi farà sicuramente evitare spiacevoli incomprensioni; comunque, anche se pensaste di aver già discusso e trovato accordo su tutto, quanto riportato di seguito vi verrà richiesto anche dal notaio che predisporrà l’atto notarile (se non tutti i documenti, la maggior parte).

PER TUTTE LE PARTI PERSONE FISICHE:

– Documento di identità (Carta d’identità o passaporto) in corso di validità;

– Codice Fiscale o tesserino sanitario;

– Permesso di soggiorno (per i cittadini di Stati non facenti parte dell’Unione Europea)

– Estratto dell’atto di matrimonio o certificato di stato libero (se non coniugato) o certificato di vedovanza anche in carta semplice;

PER PARTE VENDITRICE PERSONA FISICA

– Documenti che provino l’acquisto della proprietà del bene che verrà venduto es. atto di compravendita o denuncia di successione;

N.B. se la provenienza è una successione serviranno anche:

– certificato di morte

– il certificato di stato famiglia storico del de cuius e degli eventuali eredi rinuncianti;

– ricevuta del pagamento dell’imposta;

– accettazione dell’eredità (se non è stata fatta, ha un costo a carico del cedente)

Vendita di fabbricato

– Visura catastale storica dell’immobile;

– Visura ipotecaria dell’immobile;

– Copia delle planimetrie catastali rasterizzate;

– Licenza edilizia o concessione ed eventuali varianti (per costruzioni eseguite dopo il 01.09.1967) e/o Denuncie Inizio Attività (DIA) e/o SCIA ecc.;

– Concessione in sanatoria ovvero (in mancanza) copia conforme o “per il richiedente” della domanda di condono (se sono state eseguite opere soggette a condono), con relative ricevute postali di pagamento dell’intera oblazione, degli eventuali oneri concessori e di eventuali integrazioni pagate a conguaglio (se richieste) nonchè parere favorevole dell’organo competente, se trattasi di immobile soggetto a vincolo);

– certificato di abitabilità/agibilità;

– verificare se l’immobile oggetto dell’atto è sottoposto al vincolo dei beni culturali;

– spese condominiali: copia di tutti i verbali d’assemblea prodotti nel corso degli ultimi due anni completi delle eventuali tabelle economiche per la ripartizione delle spese preventive e consuntive;

– certificazioni di conformità degli impianti (se in possesso);

– Nel caso di fabbricato locato a terzi:

a) copia del contratto di locazione, dei modelli RLI relativi a tutti gli adempimenti occorsi nel corso della locazione e relative ricevute;

b) trattandosi di fabbricato ad uso negozio, o comunque ad uso commerciale o professionale: verificare l’osservanza delle disposizioni relative alla prelazione del conduttore;

c) trattandosi di fabbricato ad uso abitativo, verificare che non sia stata data disdetta alla prima scadenza al conduttore, nel qual caso esiste diritto di prelazione a favore del conduttore medesimo;

– Attestato di certificazione energetica in originale (se ancora valido) o Attestato di Prestazione Energetica: l’attestato di prestazione energetica serve anche in caso di atto di divisione con conguaglio in denaro.

N.B. L’Attestato di Prestazione Energetica dovrà essere prodotto in originale – contenente il codice chiave – (con timbro e firma del tecnico che lo ha predisposto).

N.B. le planimetrie devono essere conformi allo stato di fatto e tale conformità dovrà essere dichiarata dal venditore nell’atto;

Vendita terreno

– Certificato di destinazione urbanistica in bollo, riportante le prescrizioni urbanistiche della zona (rivolgersi all’ufficio tecnico del comune ove e situato l’immobile);

– per i terreni agricoli eventuali rinunzie a diritti di prelazione;

– per terreni edificabili venduti da persone fisiche verificare che le stesse non siano titolari di Partita IVA e verificare se esiste plusvalenza.

N.B.

– Se il venditore sta usufruendo delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico e/o per la ristrutturazione o per l’acquisto di un garage pertinenziale specificare se si vuole continuare a utilizzare la detrazione. In mancanza la stessa si trasferisce automaticamente all’acquirente

– Si invitano le parti, ad avvisare il notaio rogante, se si intende usufruire dei vantaggi e delle tutele previste dall’art. 1 del comma 63 lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e precisamente della facoltà di affidare al notaio le somme costituenti l’intero prezzo o parte di esso, in modo che il notaio stesso possa informare la parte interessata sui costi e sulle modalità.

INGEO SERVIZI IMMOBILIARI vi può affiancare nel reperimento e nell’analisi della documentazione nonché nella definizione del quadro d’insieme in cui operare. Il nostro obiettivo è quello di mostrarvi e di accompagnarvi, grazie all’esperienza e alla conoscenza della materia specifica, durante tutte le fasi che portano dall’idea al raggiungimento dell’ obiettivo.

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